È costituita un'Associazione denominata AIP - Associazione Italiana
di Psicologia.
2. Finalità dell'associazione
a. promuovere l'attività di ricerca in Psicologia in ambito
nazionale e internazionale, nonché favorire forme di coordinamento tra psicologi
ricercatori dell'Università e degli altri Enti di ricerca;
b. affrontare e discutere negli aspetti generali i problemi attinenti
l'insegnamento della Psicologia, la sua definizione ed estensione come disciplina, la sua
collocazione istituzionale;
c. favorire, anche in collaborazione con organismi e associazioni
affini, i contatti fra la ricerca psicologica e la realtà sociale e produttiva;
d. promuovere la diffusione delle conoscenze e l'aggiornamento
scientifico mediante l'organizzazione di riunioni, congressi, seminari;
e. collaborare, in tutte le modalità e forme necessarie, con gli
organi istituzionalmente preposti all'indirizzo e finanziamento della ricerca scientifica
in Italia;
f. collaborare, in tutte le modalità e forme necessarie, con gli
organismi europei ed extra-europei preposti alla promozione, guida e finanziamento della
ricerca scientifica.
3. Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione ècostituito dalle quote associative
annuali, dalle elargizioni, dalle donazioni e dai lasciti in suo favore, nonché dai
proventi eventualmente derivanti da pubblicazioni, riunioni e altre iniziative.
4. Sede e durata dell' AIP
Il domicilio legale e la sede dell'associazione sono in Italia. La
durata dell'Associazione è illimitata.
SOCI
5. Membri delltAssociazione
L'associazione comprende quattro categorie di Soci:
a) Ordinari
b) Collettivi
c) Sostenitori
a) Soci ordinari
Sono le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti due
tipologie:
1) i professori universitari (ordinari, straordinari, associati) di
discipline psicologiche, di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori universitari (confermati e
non) inquadrati nei raggruppamenti psicologici i ricercatori del CNR (ricercatori, primi
ricercatori, dirigenti di ricerca) che svolgono la loro attività nel campo della
psicologia.
2) altre persone fisiche che svolgono attività di ricerca nel campo
della psicologia con un rapporto di lavoro stabile in Enti o Istituzioni scientifiche. La
loro domanda di ammissione, corredata della documentazione necessaria, sarà sottoposta al
vaglio del Consiglio Direttivo.
b) Soci Collettivi
Sono Società o Enti interessati agli scopi ed alle attività
dell'AIP e che svolgano le loro attività nel campo della ricerca psicologica.
c) Soci Sostenitori
Sono Enti, Società o persone fisiche che concorrono a sostenere, con
contributi finanziari e con altre facilitazioni, l'Associazione.
6. Modalità di ammissione dei Soci
Tutti coloro che sono nella situazione prevista al punto (al)
dell'articolo 5 diventano Soci Ordinari dell'AIP previa domanda scritta di ammissione.
Tutti coloro che sono nella situazione prevista al punto (a2) e al
punto b dell'articolo 5 devono corredare la domanda di ammissione, che sarà sottoposta al
vaglio del Consiglio Direttivo, con la documentazione prevista dal Regolamento.
L'accettazione dei Soci Collettivi è subordinata al parere
discrezionale del Consiglio Direttivo, che deve accertare i requisiti richiesti.
La qualifica di Socio Sostenitore è proposta da un consigliere e
deliberata dal Consiglio Direttivo.
L'ammissione dei Soci Ordinari di cui al punto (2) dell'articolo 5,
dei Soci Collettivi, dei Soci Sostenitori, viene deliberata dal Consiglio Direttivo e
ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci secondo le modalità definite nel
Regolamento.
Possono presentare domanda di essere accettati come affiliati,
comunque non soci, i titolari di borse di studio, coloro che stiano conseguendo o abbiano
conseguito titoli di formazione post laurea nel campo della psicologia, e i titolari di
rapporti di lavoro a termine per svolgere attività di ricerca psicologica. Gli affiliati
non pagano alcuna quota. La loro ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo.
7. Decadimento dalla qualifica di Socio
Si può decadere dalla qualifica di socio:
a) per dimissioni, previa dichiarazione scritta del socio (vedi il
Regolamento per le modalità specifiche);
b) per morosità, su delibera del Consiglio Direttivo tenuto conto
del Regolamento in vigore;
c) per radiazione, su delibera del Consiglio Direttivo tenuto conto
del Regolamento in vigore.
Il socio può essere radiato quando svolga o appoggi attività in
contrasto con i fini dell'Associazione o quando tenga un comportamento professionale o
sociale che pregiudichi il buon nome dall'Associazione.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
8. Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea Generale dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
9. Assemblea Generale: composizione, convocazione e compiti
L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci aventi diritto al
voto. Ad essa Possono partecipare i soci affiliati senza diritto di voto.
I soci con diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea
da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio presente non può disporre di più
di due deleghe.
L'Assemblea generale è convocata, in via ordinaria, dal Presidente
almeno una volta l'anno, d'accordo con il Consiglio Direttivo.
L'Assemblea può essere inoltre convocata, in via straordinaria, da
almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. Le specifiche modalità di convocazione
dell'Assemblea sono illustrate nel Regolamento; esse devono comunque garantire la
convocazione individuale dei soci con sufficiente preavviso.
L'Assemblea in prima convocazione è valida quando sia presente,
personalmente o per delega, almeno la metà dei soci aventi diritto al voto; in seconda
convocazione è valida qualora sia presente, personalmente o per delega, almeno il 30% dei
soci aventi diritto al voto.
L'Assemblea delibera di norma a maggioranza relativa dei voti
espressi. I compiti dell'Assemblea sono:
a) eleggere a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo e il Collegio
dei Revisori dei Conti;
b) procedere all'esame e all'approvazione del rendiconto annuale
della gestione sociale, dei bilanci preventivo e consuntivo;
c) definire le direttive generali per l'attività dell'Associazione;
d) approvare il Regolamento e le eventuali modifiche di statuto; per
le modifiche di statuto l'Assemblea delibera. con la maggioranza dei due terzi dei
partecipanti, mentre per le modifiche di Regolamento è sufficiente la maggioranza
assoluta dei partecipanti.
10. Consiglio Direttivo: composizione, convocazione e compiti
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di undici ad un
massimo di ventuno membri, e dura in carica tre anni.
Ciascun consigliere è rieleggibile per non più di un mandato.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, due
Vicepresidenti, un Segretario ed un Tesoriere, che formano una Giunta con funzioni
esecutive. Il Segretario agisce come segretario del Consiglio direttivo e della Giunta. Il
Consiglio Direttivo può, a maggioranza qualificata di due terzi, cooptare fino a tre soci
ove lo ritenga necessario per iniziative specifiche.
I soci collettivi o i loro delegati godono soltanto dell'elettorato
attivo.
Il Consiglio Direttivo promuove i provvedimenti e le iniziative atte
a conseguire gli scopi sociali ed attua le direttive dell'Assemblea generale. In
particolare ad esso spetta:
- assolvere ai compiti di cui ai precedenti art. 6 e7;
- deliberare l'ammontare delle quote associative annuali;
- presentare all'Assemblea Generale ordinaria il rendiconto annuale
delle attività associative e di bilancio, nonché il bilancio di previsione;
- garantire l'osservanza del presente Statuto;
- proporre quali Soci Ordinari personalità scientifiche, italiane o
straniere, che abbiano acquisito particolari meriti nel campo della ricerca psicologica e,
ottenuto l'assenso degli interessati, sottoporre la loro ammissione alla ratifica
dell'Assemblea Ordinaria dei Soci;
- promuovere la costituzione di gruppi di lavoro specifici,
definendone i compiti e nominando i relativi coordinatori.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia
presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. La maggioranza assoluta può essere
raggiunta sommando al numero dei presenti (non meno di cinque) le giustificazioni scritte
degli assenti.
11. Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione.
Il Presidente convoca il Consiglio direttivo e l'Assemblea generale
ordinaria e assume la presidenza delle riunioni.
Il Presidente è tenuto inoltre a convocare l'Assemblea
straordinaria, entro 60 giorni dalla richiesta inoltrata da almeno un quinto dei Soci.
12. Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve vigilare sulla regolare
tenuta della contabilità dell'Associazione, nonché sulla rispondenza del rendiconto alle
disposizioni di legge e alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri
effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale fra i Soci Ordinari.
Essi durano in carica tre anni.
NORME FINALI E TRANSITORIE
13. Cariche sociali
Qualora il Consiglio Direttivo scenda sotto il numero di nove membri
eletti, oppure il Collegio dei Revisori dei Conti sotto il numero di tre membri, il
Presidente è tenuto a convocare l'assemblea generale entro un mese per rinnovare le
cariche sociali.
14. Verbali
Delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo
fanno fede i verbali che devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario,
protocollati e messi a disposizione dei soci che ne vogliono prendere visione. Il verbale
viene approvato dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo nella riunione successiva a
quella a cui si riferisce.
15. Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto da almeno un
quinto dei Soci aventi diritto al voto. Tale proposta viene sottoposta ad un'Assemblea
Straordinaria appositamente convocata e deve essere approvata dalla maggioranza dei due
terzi dei partecipanti.
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo
scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea stabilirà a maggioranza semplice le modalità
della liquidazione.
16. Rinvio
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle
norme di legge in materia.
17. Norma transitoria
Fino alla convocazione della Assemblea costituente il Comitato
promotore provvederà agli adempimenti necessari ad indire tale Assemblea alla cui
approvazione sottopone gli atti compiuti in precedenza (convocazione, ordine del giorno e
apertura della Assemblea). Il Comitato promotore provvederà anche alla stesura di un
Regolamento provvisorio per l'Assemblea costituente, la cui approvazione sarà il primo
atto dell'Assemblea stessa.
18. In caso di scioglimento dell'Associazione, gli eventuali fondi
residui verranno destinati a beneficienza.
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